ADESIONE FONDO ESPERO – SILENZIO ASSENSO.

ADESIONE FONDO ESPERO – SILENZIO ASSENSO.

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Armando Calabrese

Docente , funzione strumentale e referente

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Con la presente si comunica agli interessati, ovvero tutti i lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 01 settembre 2019, che in data 16 Novembre 2023 l’ARAN e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno firmato l’accordo, allegato alla presente, che regolamenta le modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Di particolare interesse rivestono:

l’articolo 4, comma 2, che recita: “Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.”

– e l’articolo 5 che disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Nello specifico i commi 2 – 3 – 4 forniscono le seguenti informazioni:

Comma 2. “Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione”.

Comma 3. “Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.

Comma 4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tanto per il seguito di competenza.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Gabriella Fedele

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